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Art. 2705

Telegramma

Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata [Codice civile 2702], se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio [Codice civile 2703; Codice di procedura civile 634].

Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

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