Art. 2707
Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [Codice civile 2162]:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [Codice civile 1199, 2704];
2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
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