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Art. 2707

Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [Codice civile 2162]:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [Codice civile 1199, 2704];

2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

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