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Art. 2711

Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili [Codice civile 2214] e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società [Codice civile 2272, 2308, 2323, 2448, 2497, 2539], alla comunione dei beni [Codice civile 1100; Codice di procedura civile 784] e alla successione per causa di morte [Codice civile 456].

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa [Codice di procedura civile 212].

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