Capo II – Delle prove della filiazione
Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [Codice civile 238, 241, 451, 457].
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio [Codice civile 131, 237, 240].
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Fatti costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [Codice civile 131, 236, 240, 241].
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [Codice civile 238, 270].
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Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso [Codice civile 236, 237].
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita [Codice civile 253].]
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Reclamo dello stato di figlio
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato [c.p. 566, 567, 568], il figlio può reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.
L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso [Codice civile 238].
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Contestazione dello stato di figlio
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.
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Prova in giudizio
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto [Codice civile 242, 2724, n. 1], ovvero quando le presunzioni [Codice civile 2727] e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.]
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Principio di prova per iscritto
[Il principio di prova per iscritto [Codice civile 241, 2724, n. 1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.]
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Prova contraria
[La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.]
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