Art. 236
Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [Codice civile 238, 241, 451, 457].
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio [Codice civile 131, 237, 240].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.