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 Art. 236

Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile [Codice civile 238, 241, 451, 457].

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio [Codice civile 131, 237, 240].

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