Art. 237
Fatti costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [Codice civile 131, 236, 240, 241].
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [Codice civile 238, 270].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.