Art. 238
Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso [Codice civile 236, 237].
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita [Codice civile 253].]
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