Art. 241
Prova in giudizio
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto [Codice civile 242, 2724, n. 1], ovvero quando le presunzioni [Codice civile 2727] e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.]
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