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Art. 242

Principio di prova per iscritto

[Il principio di prova per iscritto [Codice civile 241, 2724, n. 1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.]

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