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Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà

Art. 922

Modi di acquisto

La proprietà si acquista per occupazione [Codice civile 923, 938], per invenzione [Codice civile 927, 929, 932], per accessione [Codice civile 934], per specificazione [Codice civile 940], per unione o commistione [Codice civile 939], per usucapione [Codice civile 1158], per effetto di contratti [Codice civile 769, 1321, 1376], per successione a causa di morte [Codice civile 456] e negli altri modi stabiliti dalla legge [Codice civile 852, 855, 1153, 1155, 1159; Codice penale 236, 240].

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Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione

Art. 923

Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili [Codice civile 812] che non sono proprietà di alcuno si acquistano [Codice civile 922] con l’occupazione [Codice civile 827].

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca [Codice civile 842].

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Art. 924

Sciami di api

Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo [Codice civile 843].

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Art. 925

Animali mansuefatti

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno [Codice civile 843].

Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

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Art. 926

Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

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Art. 927

Cose ritrovate

Chi trova [Codice civile 1257] una cosa mobile deve restituirla al proprietario [Codice civile 930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [Codice civile 928] del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [Codice civile 930; Codice penale 647, n. 1; Codice della navigazione 501].

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Art. 928

Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna [Codice civile 927] per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta [Codice civile 931; Codice penale 647, n. 1].

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Art. 929

Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata [Codice civile 922].

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse [Codice civile 931, 1152; Codice penale 647, n. 1].

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Art. 930

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [Codice civile 927].

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento [Codice civile 931, 988].

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Art. 931

Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore [Codice civile 1140].

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Art. 932

Tesoro

Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova [Codice civile 826, 922]. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo [Codice civile 959, 988; Codice penale 647, n. 2] e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.

Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

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Art. 933

Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali [Codice della navigazione 510].

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili [Codice della navigazione 933].

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Sezione II – Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione

Art. 934

Opere fatte sopra o sotto il suolo

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo [Codice civile 840, 922], salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [Codice civile 952] o dalla legge [Codice civile 667, 953, 959, 975, 983, 986, 1150, 1593, 2811, 2873].

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Art. 935

Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave [Codice civile 2043].

In ogni caso la rivendicazione dei materiali [Codice civile 948] non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione [Codice civile 2964].

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Art. 936

Opere fatte da un terzo con materiali propri

Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo [Codice civile 2040].

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede [Codice civile 1147].

La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione [Codice civile 2964].

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Art. 937

Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione [Codice civile 2964].

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido [Codice civile 1292] al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso [Codice civile 2043].

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Art. 938

Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi [Codice civile 2964] dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato [Codice civile 922, 2932]. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

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Art. 939

Unione e commistione

Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune [Codice civile 922] in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave [Codice civile 2043].

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Art. 940

Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa [Codice civile 686], possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà [Codice civile 922] pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

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Art. 941

Alluvione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali [Codice civile 947, 2651].

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Art. 942

Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico [Codice civile 822].

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Art. 943

Laghi e stagni

Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

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Art. 944

Avulsione

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva [Codice civile 945], il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

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Art. 945

Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico [Codice civile 822].

[Se l’isola si è formata per avulsione [Codice civile 944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.]

[La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola.]

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Art. 946

Alveo abbandonato

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico [Codice civile 822].

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Art. 947

Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche [Codice civile 857] o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

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