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Art. 940

Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa [Codice civile 686], possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà [Codice civile 922] pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

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