x

x

Art. 945

Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico [Codice civile 822].

[Se l’isola si è formata per avulsione [Codice civile 944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.]

[La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.