Art. 934

Opere fatte sopra o sotto il suolo

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo [Codice civile 840, 922], salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [Codice civile 952] o dalla legge [Codice civile 667, 953, 959, 975, 983, 986, 1150, 1593, 2811, 2873].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.