Art. 923
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili [Codice civile 812] che non sono proprietà di alcuno si acquistano [Codice civile 922] con l’occupazione [Codice civile 827].
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca [Codice civile 842].
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