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Art. 922

Modi di acquisto

La proprietà si acquista per occupazione [Codice civile 923, 938], per invenzione [Codice civile 927, 929, 932], per accessione [Codice civile 934], per specificazione [Codice civile 940], per unione o commistione [Codice civile 939], per usucapione [Codice civile 1158], per effetto di contratti [Codice civile 769, 1321, 1376], per successione a causa di morte [Codice civile 456] e negli altri modi stabiliti dalla legge [Codice civile 852, 855, 1153, 1155, 1159; Codice penale 236, 240].

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