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Art. 927

Cose ritrovate

Chi trova [Codice civile 1257] una cosa mobile deve restituirla al proprietario [Codice civile 930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [Codice civile 928] del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [Codice civile 930; Codice penale 647, n. 1; Codice della navigazione 501].

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