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Art. 108

Inapponibilità di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [Codice civile 1184] né a condizione [Codice civile 1353].

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti [Codice civile 138].

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