x

x

Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile

Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84

Età

I minori di età [Codice civile 2] non possono contrarre matrimonio [Codice civile 117].

Il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [Codice civile 90, 165, 390; Codice di procedura civile 737].

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [Codice civile 89].

La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo [Codice di procedura civile 741].

Leggi il commento ->
Art. 85

Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente [Codice civile 102, 116 , 119, 414].

Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa [Codice civile 417], il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

Leggi il commento ->
Art. 86

Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente [Codice civile 65, 68, 97, 102, 116, 117, 124, 149; Codice penale. 556, 562].

Leggi il commento ->
Art. 87

Parentela, affinità, adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro [Codice civile 74, 77]:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [Codice civile 75, 116, 117];

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta [Codice civile 78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti [Codice civile 291, 310, n. 2];

7) i figli adottivi della stessa persona [Codice civile 294];

8) l’adottato e i figli dell’adottante [Codice civile 300];

9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione [Codice civile 409, 413].]

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [Codice civile 250].]

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

Leggi il commento ->
Art. 88

Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra [Codice civile 116, 117; Codice penale. 56, 575].

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Leggi il commento ->
Art. 89

Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [Codice civile 149], dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Leggi il commento ->
Art. 90

Assistenza del minore

Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono [Codice civile 165], un curatore speciale che assista il minore [Codice civile 2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [Codice civile 159].

Leggi il commento ->
Art. 91

Diversità di razza o di nazionalità

[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.

Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.]

Leggi il commento ->
Art. 92

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.]

Leggi il commento ->

Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 93

Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile [Codice civile 100, 101, 115 , 116, 134, 135].

[La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale [Codice civile 95] di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.]

Leggi il commento ->
Art. 94

Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta [Codice civile 96] all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [Codice civile 43, 106].

[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.]

[L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione.]

Leggi il commento ->
Art. 95

Durata della pubblicazione

[L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive [Codice civile 100, 101, 115, 138].]

Leggi il commento ->
Art. 96

Richiesta della pubblicazione.

La richiesta della pubblicazione [Codice civile 94] deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico [Codice civile 115, 135].

Leggi il commento ->
Art. 97

Documenti per la pubblicazione

[Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi [Codice civile 86].

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà [Codice civile 316, 317-bis] debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell’articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall’ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all’ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l’ufficiale di stato civile accerta d’ufficio, esclusivamente mediante esame dell’atto integrale di nascita, l’assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all’articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.]

Leggi il commento ->
Art. 98

Rifiuto della pubblicazione

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [Codice civile 112, 136, 138].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], sentito il pubblico ministero.

Leggi il commento ->
Art. 99

Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione [Codice civile 95, 109, 138].

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta [Codice civile 111].

Leggi il commento ->
Art. 100

Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [Codice civile 95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

[Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall’articolo 97.]

Leggi il commento ->
Art. 101

Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [Codice civile 93] e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [Codice civile 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88].

L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita [c.n. 204, 834].

Leggi il commento ->

Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102

Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado [Codice civile 76] possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione [Codice civile 104].

Se uno degli sposi è soggetto a tutela [Codice civile 343] o a cura [Codice civile 390, 424], il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [Codice civile 86].

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto [Codice civile 149], ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo [Codice civile 117], a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione [Codice civile 85, 120, 414, 416].

Leggi il commento ->
Art. 103

Atto di opposizione

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio [Codice civile 47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione [Codice di procedura civile 163] agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.]

Leggi il commento ->
Art. 104

Effetti dell’opposizione

[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà [Codice civile 102], per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] sia rimossa l’opposizione.]

Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Leggi il commento ->
Art. 105

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

[Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.]

Leggi il commento ->

Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio

Art. 106

Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [Codice civile 110] davanti all’ufficiale dello stato civile [Codice civile 113, 136] al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [Codice civile 94, 109, 137, 138; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116].

Leggi il commento ->
Art. 107

Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [Codice civile 110, 137; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116], anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [Codice civile 111], l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [Codice civile 109, 130].

Leggi il commento ->
Art. 108

Inapponibilità di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [Codice civile 1184] né a condizione [Codice civile 1353].

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti [Codice civile 138].

Leggi il commento ->
Art. 109

Celebrazione in un comune diverso

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione [Codice civile 107] e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta [Codice civile 130, 138].

Leggi il commento ->
Art. 110

Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale [Codice civile 106], l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107 [Codice civile 137].

Leggi il commento ->
Art. 111

Celebrazione per procura

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [Codice civile 287].

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38; Codice di procedura civile 737].

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre [Codice civile 107].

La procura deve essere fatta per atto pubblico [Codice civile 2699]; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata [Codice civile 99].

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione [Codice civile 1396].

Leggi il commento ->
Art. 112

Rifiuto della celebrazione

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [Codice civile 84, 93].

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi [Codice civile 98, 138].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 737].

Leggi il commento ->
Art. 113

Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116].

Leggi il commento ->
Art. 114

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.]

Leggi il commento ->

Sezione V – Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica

Art. 115

Matrimonio del cittadino all’estero

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [Codice civile 84], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite [preleggi 17].

[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio [Codice civile 43].]

Leggi il commento ->
Art. 116

Matrimonio dello straniero nella Repubblica

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [preleggi 17] nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [Codice civile 43, 93].

Leggi il commento ->

Sezione VI – Della nullità del matrimonio

Art. 117

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [Codice civile 124, 125, 127, 128, 785, 2908; Codice di procedura civile 100].

Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza [Codice civile 49, 51, 56, 65, 68].

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione [Codice civile 2964].

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’articolo 68.

Leggi il commento ->
Art. 118

Difetto di età

[Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età [Codice civile 2964].

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.]

Leggi il commento ->
Art. 119

Interdizione

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente [Codice civile 85, 414] può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [Codice civile 125] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], ovvero se l’interdizione [Codice civile 421] è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio [Codice civile 427]. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione [Codice civile 429], anche dalla persona che era interdetta [Codice civile 120].

L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Leggi il commento ->
Art. 120

Incapacità di intendere o di volere

Il matrimonio può essere impugnato [Codice civile 127] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [Codice civile 85, 414, 428].

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno [Codice civile 2964] dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali [Codice civile 119].

Leggi il commento ->
Art. 121

Mancanza di assenso

[Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato [Codice civile 127] dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età [Codice civile 2964].]

Leggi il commento ->
Art. 122

Violenza ed errore

Il matrimonio può essere impugnato [Codice civile 127] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [Codice civile 1434] o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge [Codice civile 1427, 1429].

L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:

1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale [Codice penale. 102, 105];

4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore [Codice civile 119, 120, 123].

Leggi il commento ->
Art. 123

Simulazione

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Leggi il commento ->
Art. 124

Vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [Codice civile 86, 127].

Leggi il commento ->
Art. 125

Azione del pubblico ministero

L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Leggi il commento ->
Art. 126

Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio [Codice civile 150]; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti [Codice civile 2, 414].

Leggi il commento ->
Art. 127

Intrasmissibilità dell’azione

L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore [Codice civile 117].

Leggi il commento ->
Art. 128

Matrimonio putativo

Se il matrimonio è dichiarato nullo [Codice civile 68, 117, 122], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità [Codice civile 584, 785], quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [Codice civile 139, 251].

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.

Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.

Leggi il commento ->
Art. 129

Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo [Codice civile 128] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

Leggi il commento ->
Art. 129-bis

Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo

Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [Codice civile 117] , è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [Codice civile 433].

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità [Codice civile 1292].

Leggi il commento ->

Sezione VII – Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 130

Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [Codice civile 107, 109, 132, 237].

Il possesso di stato [Codice civile 131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [Codice civile 240].

Leggi il commento ->
Art. 131

Possesso di stato

Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [Codice civile 130, 132, 236, 237].

Leggi il commento ->
Art. 132

Mancanza dell’atto di celebrazione

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’articolo 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato [Codice civile 130, 131].

Leggi il commento ->
Art. 133

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Leggi il commento ->

Sezione VIII – Disposizioni penali

Art. 134

Omissione di pubblicazione

Sono puniti con l’ammenda da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [Codice civile 93].

Leggi il commento ->
Art. 135

Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

È punito con l’ammenda da euro 20 a euro 103, l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97.

Leggi il commento ->
Art. 136

Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia [Codice civile 98], è punito con l’ammenda da euro 51 a euro 309.

Leggi il commento ->
Art. 137

Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

È punito con l’ammenda da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [Codice civile 109].

La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni [Codice civile 106, 107, 110; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116].

Leggi il commento ->
Art. 138

Altre infrazioni

È punito con l’ammenda stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Leggi il commento ->
Art. 139

Cause di nullità note a uno dei coniugi

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [Codice civile 117], l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l’ammenda da euro 41 a euro 206.

Leggi il commento ->
Art. 140

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con l’ammenda da euro 20 a euro 82.

Leggi il commento ->
Art. 141

Competenza

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Leggi il commento ->
Art. 142

Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

Leggi il commento ->