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Art. 93

Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile [Codice civile 100, 101, 115 , 116, 134, 135].

[La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale [Codice civile 95] di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.]

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