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Art. 92

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.]

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