Art. 92
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.]
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