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Art. 94

Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta [Codice civile 96] all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [Codice civile 43, 106].

[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.]

[L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione.]

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