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Art. 85

Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente [Codice civile 102, 116 , 119, 414].

Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa [Codice civile 417], il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

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