x

x

Art. 84

Età

I minori di età [Codice civile 2] non possono contrarre matrimonio [Codice civile 117].

Il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [Codice civile 90, 165, 390; Codice di procedura civile 737].

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [Codice civile 89].

La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo [Codice di procedura civile 741].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.