x

x

Art. 121

Mancanza di assenso

[Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato [Codice civile 127] dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età [Codice civile 2964].]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.