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Art. 120

Incapacità di intendere o di volere

Il matrimonio può essere impugnato [Codice civile 127] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [Codice civile 85, 414, 428].

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno [Codice civile 2964] dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali [Codice civile 119].

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