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Art. 119

Interdizione

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente [Codice civile 85, 414] può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [Codice civile 125] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato [Codice di procedura civile 324], ovvero se l’interdizione [Codice civile 421] è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio [Codice civile 427]. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione [Codice civile 429], anche dalla persona che era interdetta [Codice civile 120].

L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

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