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Art. 126

Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio [Codice civile 150]; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti [Codice civile 2, 414].

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