Art. 104
Effetti dell’opposizione
[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà [Codice civile 102], per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] sia rimossa l’opposizione.]
Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
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