x

x

Art. 104

Effetti dell’opposizione

[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà [Codice civile 102], per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] sia rimossa l’opposizione.]

Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.