Art. 103
Atto di opposizione
L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio [Codice civile 47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione [Codice di procedura civile 163] agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.]
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