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Art. 102

Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado [Codice civile 76] possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione [Codice civile 104].

Se uno degli sposi è soggetto a tutela [Codice civile 343] o a cura [Codice civile 390, 424], il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [Codice civile 86].

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto [Codice civile 149], ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo [Codice civile 117], a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione [Codice civile 85, 120, 414, 416].

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