Art. 90
Assistenza del minore
Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono [Codice civile 165], un curatore speciale che assista il minore [Codice civile 2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [Codice civile 159].
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