x

x

Art. 90

Assistenza del minore

Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono [Codice civile 165], un curatore speciale che assista il minore [Codice civile 2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [Codice civile 159].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.