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Art. 89

Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [Codice civile 149], dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

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