x

x

Art. 112

Rifiuto della celebrazione

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [Codice civile 84, 93].

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi [Codice civile 98, 138].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 737].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.