Art. 112
Rifiuto della celebrazione
L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [Codice civile 84, 93].
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi [Codice civile 98, 138].
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [Codice di procedura civile 737].
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