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Art. 137

Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

È punito con l’ammenda da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [Codice civile 109].

La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni [Codice civile 106, 107, 110; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116].

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