Art. 115
Matrimonio del cittadino all’estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [Codice civile 84], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite [preleggi 17].
[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio [Codice civile 43].]
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