Art. 131
Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [Codice civile 130, 132, 236, 237].
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Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [Codice civile 130, 132, 236, 237].