Art. 130
Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [Codice civile 107, 109, 132, 237].
Il possesso di stato [Codice civile 131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [Codice civile 240].
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