x

x

Art. 130

Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [Codice civile 107, 109, 132, 237].

Il possesso di stato [Codice civile 131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [Codice civile 240].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.