Art. 87
Parentela, affinità, adozione
Non possono contrarre matrimonio fra loro [Codice civile 74, 77]:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [Codice civile 75, 116, 117];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [Codice civile 78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti [Codice civile 291, 310, n. 2];
7) i figli adottivi della stessa persona [Codice civile 294];
8) l’adottato e i figli dell’adottante [Codice civile 300];
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione [Codice civile 409, 413].]
[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [Codice civile 250].]
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.