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Art. 106

Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [Codice civile 110] davanti all’ufficiale dello stato civile [Codice civile 113, 136] al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [Codice civile 94, 109, 137, 138; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116].

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