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Art. 107

Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [Codice civile 110, 137; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 116], anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [Codice civile 111], l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [Codice civile 109, 130].

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