Art. 99
Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione [Codice civile 95, 109, 138].
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta [Codice civile 111].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.