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Art. 98

Rifiuto della pubblicazione

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [Codice civile 112, 136, 138].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], sentito il pubblico ministero.

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