Art. 98
Rifiuto della pubblicazione
L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [Codice civile 112, 136, 138].
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], sentito il pubblico ministero.
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