Capo III – Della condizione nel contratto
Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto [Codice civile 108, 1354, 1757].
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Condizioni illecite o impossibili
È nullo [Codice civile 1418, 1419] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31; Codice civile 108, 634, 1353].
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva [Codice civile 1347]; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.
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Condizione meramente potestativa
È nulla [Codice civile 1418] l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore [Codice civile 1331].
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Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi [Codice civile 641, 1357, 2901; Codice di procedura civile 670].
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi [Codice civile 2900].
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Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa [Codice civile 1356]; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [Codice civile 1361, 2852].
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Comportamento delle parti nello stato di pendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede [Codice civile 1175, 1337, 1366, 1375, 1391, 1460] per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
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Avveramento della condizione
La condizione [Codice civile 1353] si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa [Codice civile 1208, n. 5].
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Retroattività della condizione
Gli effetti dell’avveramento della condizione [Codice civile 1353] retroagiscono [Codice civile 646] al tempo in cui è stato concluso il contratto [Codice civile 1606], salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso [Codice civile 1465, 1757].
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica [Codice civile 1467], l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite [Codice civile 1361, 1373, 1458, 2126, 2332].
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Atti di amministrazione
L’avveramento della condizione [Codice civile 1359] non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto [Codice civile 1357, 1360].
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata [Codice civile 646, 1148].
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