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Art. 1361

Atti di amministrazione

L’avveramento della condizione [Codice civile 1359] non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto [Codice civile 1357, 1360].

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata [Codice civile 646, 1148].

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