Art. 1360

Retroattività della condizione

Gli effetti dell’avveramento della condizione [Codice civile 1353] retroagiscono [Codice civile 646] al tempo in cui è stato concluso il contratto [Codice civile 1606], salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso [Codice civile 1465, 1757].

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica [Codice civile 1467], l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite [Codice civile 1361, 1373, 1458, 2126, 2332].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.