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Art. 1354

Condizioni illecite o impossibili

È nullo [Codice civile 1418, 1419] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31; Codice civile 108, 634, 1353].

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva [Codice civile 1347]; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.

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