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Art. 1355

Condizione meramente potestativa

È nulla [Codice civile 1418] l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore [Codice civile 1331].

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