Art. 1356
Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi [Codice civile 641, 1357, 2901; Codice di procedura civile 670].
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi [Codice civile 2900].
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