Art. 1358
Comportamento delle parti nello stato di pendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede [Codice civile 1175, 1337, 1366, 1375, 1391, 1460] per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
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