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Art. 1239

Fideiussori

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori [Codice civile 1936].

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato [Codice civile 1941]. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero [Codice civile 1301].

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